Soggetti IRPEF:
• persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato;
• Società di persone (S.n.c., S.a.s.).
Soggetti IRES:
• Società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.coop., S. mutua ass.);
• Enti pubblici o privati diversi dalle società (Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi);
• Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
COSA SI PUO’ DONARE?
Sono possibili donazioni in denaro o in natura (valore di mercato).
ALTERNATIVITA’ delle agevolazioni
La deduzione consentita dalla nuova normativa non è cumulabile con altri vantaggi fiscali previsti a titolo di deduzione, ovvero di detrazione di imposta, da altre disposizioni precedentemente in vigore.
Queste ultime, tuttavia, non sono state abrogate e restano dunque applicabili in alternativa secondo i seguenti criteri:
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Soggetti eroganti
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Agevolazione
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Normativa di riferimento
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Persone fisiche
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Deduzione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo ed € 70.000,00
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Legge 14 maggio 2005, n. 80
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Persone fisiche
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Detrazione del 19% con un massimo di € 2.065,8
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Art. 13 D.Lgs. 460/1997
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Persone giuridiche
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Deduzione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo ed € 70.000,00
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Legge 14 maggio 2005, n. 80
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Persone giuridiche
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Deduzione fino ad un massimo di € 1.549,37 ovvero del 2% del reddito
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Art. 100, comma 2, lettera h), D.P.R. 917/1986
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Persone giuridiche
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Deduzione fino ad un massimo di € 2.065,83 ovvero del 2% del reddito
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Art. 100, comma 2, lettera h), D.P.R. 917/1986
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Persone fisiche 2 Art. 13 D.Lgs. 460/1997
Persone giuridiche Deduzione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo ed € 70.000,00 Legge 14 maggio 2005, n. 80
Persone giuridiche Deduzione fino ad un massimo di € 1.549,37 ovvero del 2% del reddito Art. 100, comma 2, lettera h), D.P.R. 917/1986
Persone giuridiche Deduzione fino ad un massimo di € 2.065,83 ovvero del 2% del reddito Art. 100, comma 2, lettera h), D.P.R. 917/1986 (Onlus)
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